Art. 2.
(Delega al Governo per la confluenza nell'Ordine dei soggetti attualmente iscritti agli albi professionali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rappresentanti delle professioni interessate, un decreto legislativo per la definizione della disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ordine nonché delle modalità di confluenza nell'Ordine stesso dei soggetti attualmente iscritti agli albi professionali di cui all'articolo 1,

 

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comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle modalità per la costituzione e la composizione del Consiglio nazionale e dei consigli locali dell'Ordine, nonché dei relativi organi esecutivi, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alla lettera b), alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno;

          b) istituzione di distinte sezioni dell'albo, individuate in base ai diversi percorsi formativi di cui alla lettera d);

          c) determinazione delle figure professionali e dei relativi profili di competenze in ambito tecnico-ingegneristico, in coerenza con il percorso formativo di cui alle lettere d) e e), fatte salve le competenze degli iscritti agli albi di cui all'articolo 1, comma 1, confluiti nell'Ordine ai sensi della presente legge;

          d) istituzione di lauree triennali specialistiche che costituiscano titolo di accesso esclusivo per l'iscrizione all'Ordine e per l'esercizio della libera professione;

          e) determinazione delle prove dell'esame di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'albo, con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi in convenzione fra le università e l'Ordine, e previsione dell'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato qualora il percorso formativo universitario sia preceduto da diploma ottenuto presso il liceo tecnologico nello stesso indirizzo della laurea triennale specialistica conseguita ai sensi della lettera d);

          f) adozione di norme transitorie che prevedano, per i soggetti attualmente iscritti negli albi professionali di cui all'articolo 1, comma 1, la confluenza nell'Ordine mantenendo le competenze e l'anzianità di iscrizione, in fase transitoria, nonché, per i laureati triennali iscritti nelle sezioni B dei medesimi albi, la facoltà di optare per la migrazione nell'Ordine

 

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alle medesime condizioni degli iscritti ai collegi;

          g) adozione di norme transitorie che garantiscano, per la durata di due mandati a decorrere dalla data di scioglimento degli organi direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, la distribuzione delle cariche nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuna delle sezioni dell'albo un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno all'interno degli organi collegiali;

          h) adozione di norme transitorie che definiscano le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli organismi nazionali e locali degli attuali collegi nei rispettivi organismi territoriali dell'Ordine, definendone altresì l'ambito territoriale e le procedure per la prima elezione.